I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
Può avvalersi della facoltà chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei
familiari conviventi.
La presentazione dell’istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all’articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all’articolo 204-bis.
Entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza il Servizio adotta provvedimento di accoglimento o di rigetto (decorso il termine di 90 giorni l’istanza si intenderà respinta anche in assenza di un
diniego esplicito) e lo comunica all’interessato con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione ovvero del provvedimento di rigetto con le modalità di cui all’articolo 201cds.
In caso di rigetto dell’istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento.
La ripartizione del pagamento segue il seguente schema:
1) massimo n. 12 rate se l’importo dovuto non supera euro 2.000
2) massimo n. 24 rate se l’importo dovuto non supera euro 5.000
3) massimo n. 60 rate se l’importo dovuto supera euro 5.000
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100.
In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni dell’art. 203 c.
Modalità di accesso: L’istanza è presentata utilizzando il modulo allegato, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione:
a mezzo raccomandata A.R. (farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante);
via mail all’indirizzo: comando@comuneloano.it
via Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: loano@peccomuneloano.it
consegnata a mano presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) del Comune di Loano Piazza Italia n. 2 negli orario di apertura.