Cos’è la patente a punti
Ad ogni patente di guida, ad ogni CQC (Carta di qualificazione del conducente) e ad ogni certificato di abilitazione professionale KB e KA è assegnato un punteggio iniziale di 20 punti, che diminuisce ogni volta che viene commessa una delle infrazioni indicate in un’apposita tabella dei punteggi del Codice della strada (articolo 126-bis).
Si può perdere da un punto a dieci punti, a seconda della gravità della violazione commessa.
Per i neopatentati, nei primi tre anni, i punti persi per ogni violazione vengono raddoppiati.
Se vengono accertate più infrazioni contemporaneamente possono essere tolti al massimo 15 punti. Se però tra le infrazioni ce n’è una che comporta la sospensione o la revoca della patente vengono sottratti tutti i punti previsti senza alcuna limitazione.
In ogni caso le decurtazioni possono produrre al massimo l’azzeramento del punteggio che, quindi, non scende mai sotto quota zero.
I punti vengono tolti dalla patente di chi era alla guida al momento dell’infrazione, non da quella del proprietario del veicolo.
Infatti l’organo di polizia stradale (polizia, carabinieri, vigili urbani, etc.) che accerta la violazione consegna al conducente un verbale di multa indicando anche il punteggio da decurtare.
Se non è possibile identificare il conducente il verbale viene inviato al proprietario del veicolo o, nel caso di società, al legale rappresentante dell’azienda, che deve comunicare entro 60 giorni all’organo di polizia che ha accertato la violazione, i dati personali e della patente di chi era alla guida al momento dell’infrazione. Se queste informazioni non vengono comunicate, il proprietario deve pagare una sanzione amministrativa aggiuntiva (precisata all’articolo 180, comma 8 del Codice della strada), ma non perde i punti della patente.
Nel caso di autotrasportatori, tassisti e autisti di vetture in noleggio con conducente (NCC) la decurtazione riguarda l’abilitazione professionale, CQC oppure KB e KA, se al momento dell’infrazione l’organo accertatore rileva che il conducente stava svolgendo il servizio per il quale è richiesta quell’abilitazione.
Perdita di tutti i punti
Nel caso di perdita di tutti i punti della patente occorre rifare gli esami. Infatti quando il punteggio è pari a zero scatta l’obbligo di revisione della patente di guida. Il Ministero invia al conducente una lettera con la quale lo invita a rifare, entro 30 giorni, gli esami previsti per il rilascio della propria patente. In questo periodo è ancora possibile circolare. Se però gli esami non vengono sostenuti o non vengono superati la patente è sospesa a tempo indeterminato.
Dopo aver superato l’esame, sulla patente vengono riassegnati i 20 punti iniziali.
Per conoscere il punteggio della propria patente
Ogni patentato può controllare in tempo reale il saldo dei punti sulla propria patente
Basta
– chiamare da una linea fissa il numero 0645775962, attivo 7 giorni su 7 al costo di una telefonata urbana
– accedere all’area riservata del Portale dell’automobilista tramite SPID o CIE (carta di identità elettronica) oppure, se minorenni, con le credenziali (username e password) ottenute dopo la registrazione al Portale
– richiedere il saldo punti rivolgendosi ad un Ufficio motorizzazione civile.
Dal 1 ottobre 2020 il Ministero, a seguito di una decurtazione dei punti per una multa, non invia più la lettera contenente il saldo del punteggio e le informazioni su tutte le variazioni avvenute, decurtazioni ed incrementi.
Questa comunicazione
– è inviata, automaticamente, solo tramite email, se si è registrati al sito www.ilportaledellautomobilista.it
– può essere scaricata autonomamente e in qualsiasi momento, in formato .pdf, accedendo all’area riservata del Portale dell’automobilista tramite SPID o CIE (carta di identità elettronica) oppure, se minorenni, con le credenziali (username e password) ottenute dopo la registrazione al Portale.
Segnalazione errori di punteggio o richiesta chiarimenti
Se dopo la consultazione del saldo punti sul sito www.ilportaledellautomobilista.it risultano errori di punteggio per una singola decurtazione, qualsiasi segnalazione o richiesta di chiarimenti o di rettifica deve essere rivolta all’organo di polizia stradale (polizia, carabinieri, polizia locale, etc.) che ha fatto la multa.
Anche nel caso in cui a seguito di sentenze vinte per ricorsi contro una decurtazione punti non risultasse la riattribuzione di punti occorre sempre rivolgersi all’organo di polizia che ha fatto la multa contro la quale è stato presentato ricorso, in quanto tale organo è l’unico che può rettificare il punteggio.
Infatti è proprio l’organo di polizia che ha accertato la violazione che registra autonomamente il punteggio da detrarre dalla patente negli archivi informatici del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. L’operazione è effettuata dopo che il verbale è diventato definitivo: cioè dopo che è stata pagata la sanzione pecuniaria, oppure gli eventuali ricorsi si sono conclusi in senso sfavorevole per l’interessato, oppure sono scaduti i termini per la loro presentazione.
I dati che appaiono sul sito www.ilportaledellautomobilista.it sono quelli inseriti dall’organo di polizia che ha accertato la violazione.
Per recuperare i punti persi
Se sono stati persi dei punti, ma il punteggio non è esaurito, per recuperare è possibile frequentare corsi speciali presso autoscuole o altri centri autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Dal 1 ottobre 2020 il Ministero, a seguito di una decurtazione dei punti per una multa, non invia più la lettera contenente il saldo del punteggio e le informazioni su tutte le variazioni avvenute, decurtazioni ed incrementi che fino ad ora era necessaria per potersi iscrivere a un corso di recupero punti.
Questa comunicazione
– è inviata, automaticamente, solo tramite email se si è registrati al sito www.ilportaledellautomobilista.it
– può essere scaricata autonomamente e in qualsiasi momento, in formato .pdf, dal sito www.ilportaledellautomobilista.it dopo essersi registrati.
Quindi, per accedere ai corsi occorre presentare
– la stampa della comunicazione ottenuta tramite il sito www.ilportaledellautomobilista.it dopo essersi registrati
oppure
– la stampa del saldo punti richiesta, senza alcun costo, ad un Ufficio motorizzazione civile
I corsi consentono di recuperare
- 6 punti a chi ha la patente AM, A1, A2, A, B1, B, BE
- 9 punti a chi ha la patente C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, il certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB, la carta di qualificazione del conducente (CQC)
Bonus per buona condotta
Ogni 2 anni trascorsi senza infrazioni che fanno perdere punti
- ai conducenti che hanno almeno 20 punti è attribuito automaticamente un “bonus” di 2 punti; con questo sistema si possono raggiungere al massimo 30 punti.
- ai conducenti che hanno meno di 20 punti, ma più di zero, è ripristinato il punteggio iniziale di 20.
Invece, a partire dal 13 agosto 2010, per i neopatentati, nei primi tre anni, per ogni anno trascorso senza infrazioni che provocano decurtazione di punteggio è attribuito un “bonus” di 1 punto, fino ad un massimo di 3 punti totali.
Fonte: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili