D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022: nuove misure su obbligo vaccino, super greenpass e scuola

Tempo di lettura:

2 minuti

Obbligo di vaccino per over 50

Fino al 15 giugno 2022 tutti i residenti in Italia (anche cittadini stranieri) che hanno compiuto 50 anni sono obbligati a sottoporsi a vaccino, con esclusione dei casi di accertato pericolo per la salute.

Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.

Super Green Pass sul lavoro

Dal 15 febbraio 2022 obbligo di super green pass per lavoratori pubblici e privati di età superiore a 50 anni.

Green Pass per servizi pubblici e alla persona

Fino al 31 marzo 2022 occorre green pass base (quello che si ottiene anche solo con tampone) per accedere ai servizi alla persona (ad es. parrucchieri), uffici pubblici, servizi postali, bancari e attività commerciali fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Decorrenza:

  • dal 20 gennaio per i servizi alla persona
  • dal 1 febbraio per le altre attività (le attività esenti sono elencate nel DPCM del 21/01/2022):

negozi di generi alimentari: negozi al dettaglio, supermercati, ipermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari, escluso in ogni caso il consumo sul

posto, negozi di vendita prodotti surgelati e bevande;

farmacie e parafarmacie: per acquisto di medicinali e prodotti per la cura e l’igiene del corpo (deodoranti, bagnoschiuma, shampoo) e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;

negozi di articoli igienico-sanitari e di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;

ottici;

negozi di vendita di generi alimentari e per la cura degli animali;

pompe di benzina: per rifornimento di carburante per moto, auto e altri veicoli;

negozi di vendita combustibili per la casa (legna, pellet, cherosene e altri prodotti per stufe e camini).

Scuola (vedere aggiornamento D.L. 4 febbraio 2022 a cui si rimanda)

Scuola dell’infanzia

Con un caso di positività è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.

Scuole primarie

Con un solo positivo la classe resta in presenza con testing di verifica ma con due scatta la DAD per dieci giorni.

Scuole medie e superiori

Con un caso di positività in classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2.

Con due casi scatta la DAD per gli studenti che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.

Al terzo positivo in classe scatta la DAD per dieci giorni per tutta la classe

Fonte: Governo

Articoli collegati

Novità
Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria (decreto-legge n. 229 del 30/12/2021)

? Green Pass rafforzato Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza viene esteso l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre […]

Novità
D.L. 24 dicembre 2021, ulteriori misure di contenimento dell’epidemia Covid-19

Sintesi delle principali novità del D.L. 24 dicembre in vigore dal 25 dicembre 2021 ? Mascherine obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca; obbligo di indossare le mascherine di tipo […]

Filtri