In caso di violazione all’art. 193 c. 2 c.d.s. (mancata copertura assicurativa) l’interessato, entro trenta giorni dalla contestazione può decidere la rottamazione del veicolo, riottenerne la disponibilità a tal fine, previo versamento della cauzione pari al minimo edittale della sanzione.
A rottamazione avvenuta e certificata, previa presentazione di istanza di rimborso con il modulo presente nella sezione Documenti, la sanzione originaria viene ridotta a metà e, pertanto, verrà restituita la metà versata a titolo di cauzione.
La gestione dell’istruttoria della pratica di sequestro, dissequestro e rottamazione viene seguita dalla Polizia Locale di Loano alla quale rivolgersi su appuntamento.